Difesa PersonaleTecniche di difesa e responsabilità giuridica
Il significativo incremento di praticanti del Ju Jitsu
deriva anche da un aumento
di richiesta di corsi di difesa personale:
quale risposta tecnica migliore
si può offrire a questa necessità! Il programma
da svolgere è interessante
e colpisce per la sua efficacia pratica;
prevede ogni tipo di gesto tecnico, comprendendo
proiezioni, percosse, leve articolari
e tutto quello che serve nel corpo a corpo
o nel combattimento a corta distanza.
Le tecniche di Ju Jitsu,
correttamente insegnate e apprese,
costituiscono un valido ed efficace sistema di autodifesa,
anche per la loro intrinseca caratteristica
di tecniche difensive
e quindi di risposta a un’aggressione altrui.
Certo, i Maestri devono trasmettere
al principiante i punti fondamentali della pratica
e dello studio marziale:
si devono evidenziare dunque durante l’insegnamento
le caratteristiche etiche
ed educative della "tradizione degli antichi Ryu"
e infondere uno spirito
di reciproca collaborazione tra gli allievi
per progredire insieme.
L’apprendimento delle tecniche di Ju Jitsu
come metodo di autodifesa
comporta però un’analisi delle linee di comportamento
e di approccio al sistema per certi versi
radicalmente differente rispetto alle norme
che hanno sempre regolato,
e regolano tutt’ora, la pratica di un’arte
marziale tradizionale all’interno di un Dojo o,
nella nostra cultura occidentale, di una palestra.
Le nuove prospettive
offerte dalla richiesta di corsi specificamente
destinati alla difesa personale,
solo apparentemente in contrasto con
lo "spirito" del Ju Jitsu,
impongono quindi l’esame di aspetti spesso tralasciati,
ma non totalmenta estranei alla pratica
delle discipline marziali orientali come lo studio
di elementi di psicologia e
la conoscenza della regolamentazione giuridica
dell’utilizzo di tecniche di Ju Jitsu a fini di autodifesa.
Ogni fatto o azione
che reca ad altri un danno ingiusto
o è contrario a una norma di legge è definito illecito.
Chi commetto un illecito
è soggetto a un asanzione: è quindi responsabile,
cioè è chiamato a risponderne.
La responsabilità,
tanto dell’istruttore di difesa personale
quanto del soggetto che utilizza conoscenze
particolari per difesa propria o altrui,
rileva sia sotto un profilo civile sia sotto un profilo penale.
La responsabilità penale nell'insegnamento
Nel campo dell’attività di insegnamento
delle arti marziali o di tecniche di difesa personale
sono rilevanti le norme relative
ai reati cosiddetti colposi,
ovvero quei fatti dove l’evento dannoso
non è voluto ne direttamente o indirettamente:
così per esempio l’omicidio colposo
e le lesioni personali colpose.
L’istruttore, o il responsabile del corso,
rispondono di tali reati
anche a titolo di concorso con chi ha causato
direttamente il danno
o nel caso in cui abbiano omesso di intervenire
al fine di impedire l’evento.
Naturalmente nei reati colposi il giudice
deve acertare e valutare,
oltre all’efficenza causale del comportamento dell’imputato,
anche l’eventuale sussistenza di cause
poste in essere dalla vittima.
Altrettanto importante ai fini dell’accertamento della colpa,
è individuare se l’azione, o l’omissione,
abbia superato il cosiddetto rischio consentito
(da valutarsi ad esempio in misura diversa
se la tecnica viene eseguita durante un corso propedeutico
o durante attività agonistica).
Una medesima azione potrebbe quindi
essere valutata a titolo sia di illecito sportivo,
sia di reato colposo o addirittura doloso.
Tuttavia la responsabilità
è normalmente valutata
caso per caso e per escluderla è necessario il rispetto,
oltre che delle regole di buon senso
e di prudenza, anche di quelle sin qui emanate
dalle competenti federazioni sportive.
Nel caso dell’insegnamento di tecniche di difesa personale,
considerata l’assenza di specifiche indicazioni
tecnico-regolamentari,
si rende indispensabile una formazione accurata
degli insegnanti.
Specialmente nel caso in cui tra gli allievi
di un corso vi siano dei minori,
l’istruttore dovrà avere ancora maggiore attenzione
in quanto potrebbe essere chiamato
a rispondere anche di fatti avvenuti a causa
della sua omessa vigilanza(culpa in vigilando).
Diversamente i responsabili tecnici
e organizzativi del corso hanno una responsabilità
non solo in relazione alla culpa in vigilando,
ma anche sotto il profilo della culpa in eligendo
(letteralmente colpa nello scegliere).
Questi rispondono quindi anche del comportamento
dell’insegnante inesperto,
mantenuto in servizio malgrado la sua manifesta incompetenza
e l’altrettanto palese inadeguatezza.
L’organizzatore di un corso risponderà a titolo di colpa
ove non si attenga alle regole di diligenza
e prudenza, scegliendo per esempio
un insegnante tecnico senza aver accertato
che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto
munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge,
ma anche della capacità tecnica e professionale.
Tra i vari casi di esclusione
di responsabilità si deve qui ricordare quanto previsto
dal nostro Codice Penale
rispetto alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore.
La responsabilità civile nell'insegnamento
La responsabilità civile che quì interessa
sostanzialmente è quella extracontrattuale,
che altro non è che la sanzione dell’illecito civile
(ovvero il fatto lesivo di interessi
giuridicamente tutelati nella vita di relazione).
Il principio generale della responsabilità extracontrattuale
è stabilito dall’art. 2043 del Codice Civile:
"Qualunque fatto doloso o colposo,
che cagiona ad altri un danno ingiusto,
obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
Ecco quindi che la sanzione non è più,
o soltanto, la pena
(che si è visto essere la sanzione della responsabilità penale),
ma il risarcimento del danno.
Accanto al principio generale vi sono
particolari figure di illecito che interessano
direttamente perchè aggravano la responsabilità
per la particolarità del rapporto
intercorrente tra il responsabile e l’autore del fatto
(art. 2048 c. c.) e per la pericolosità
che deve essre riconosciuta all’insegnamento
e alla pratica delle arti marziali (art. 2050 c. c.).
In tali casi la legge “presume”
la responsabilità,
che può essere annullata solo provando il caso fortuito.
Ai nostri giorni sta assumendo
una rilevanza sempre maggiore anche la cosiddetta
“responsabilità oggettiva”,
ove il responsabile, pur in mancanza di una colpa specifica,
è obbligato a risarcire il danno causato
da altri soggetti a lui legati (generalmente)
da un rapporto di dipendenza.
Il diritto alla difesa
L’utilizzo di tecniche di autodifesa
è ammesso dal nostro sistema giuridico nei limiti
di cui si dirà tra poco.
La legge penale Italiana, similmente ad altre,
prevede che il cittadino che commenta
un fatto normalmente considerato come antigiuridico
(e quindi reato), per esempio percosse,
lesioni, omicidio, non sia punito per la sua azione
quando questa sia stata
commessa nell’esercizio di un proprio diritto.
Le circostanze che “giustificano”
un uso di tecniche di difesa
(normalmente vietate in considerazione del loro
carattere anche potenzialmente lesivo)
sono analiticamente riportate nell’art.52 del Codice Penale
che disciplina la difesa legittima:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto,
per esservi stato costretto dalla necessità di difendere
proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta,
sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.
I giudici della Cassazione
hanno chiarito negli anni i confini di questa norma.
I presupposti essenziali della legittima difesa
- giustificazione ammessa nei confronti di tutti i diritti,
personali e patrimoniali-
sono costituiti da un’aggressione ingiusta
e da una reazione legittima.
L’offesa deve essere ingiusta o ingiustificata,
prodotta cioè al di fuori di qualsiasi norma
che la imponga o autorizzi.
Il pericolo (la probabilità del danno)
deve essere attuale: l’offesa,
quindi, se non neutralizzata tempestivamente,
sfocerebbe nella lesione di un diritto
(vita, incolumità, proprietà, riservatezza).
Non è pertanto giustificabile
la reazione a un’offesa ormai passata
(per esempio, nel caso in cui l’aggressore
si sia già dato alla fuga)
in quanto rappresenterebbe soltanto una vendetta
o rappresaglia,
né tantomeno è legittima una reazione a un pericolo futuro,
perchè in tal caso potrebbe essere richiesto
l’intervento dello Stato e delle Forze dell’Ordine.
Il pericolo non dovrà in ogni caso
essere causto volontariamente da chi si difende
e pertanto non potrà essere invocata
la legittima difesa in caso di rissa,
di atteggiamenti di sfida e dove lo scopo concreto
è solo quello di offendere l’aggressore.
La reazione deve inoltre essere necessaria e inevitabile,
nel senso che chi si difende non ha la possibilità
di evitare l’offesa in altra maniera.
Infine la difesa deve essere proporzionata all’offesa.
La reazione difensiva deve cioè essere adeguata,
facendo riferimento al modo in cui si manifesta l’aggressione,
il genere di bene attaccato,
l’uso di bene attaccato, l’uso dei mezzi a disposizione
dell’aggredito in un preciso contesto spazio
- temporale e personale e, non ultimo,
l’abilità dell’aggressore
(ma anche dell’aggredito che si difende)
di utilizzare tali mezzi.
Nel caso in cui, nell’utilizzo di tecniche di autodifesa,
si oltrepassino i limiti sopra descritti,
chi si difende sarà tenuto a risponderne penalmente
a titolo di colpa (art. 55 c. p.:
“Quando nel commettere alcuno dei fatti previsti dagli art. 51
[esercizio di un diritto o adempimento di un dovere],
52 [difesa legittima],
53 [uso legittimo delle armi]
e 54 [stato di necessità],
si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge
o dall’ordine dell’Autorità
ovvero imposti dalla necessità,
si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi,
se il fatto è previsto dalla legge
come delitto colposo”)
o addirittura di dolo (quando l’eccesso è previsto e volontario).
C.P. Art. 52
Questo è l'Articolo del Codice Penale che regolamenta il diritto alla difesa personale. In ogni dituazione anche la più funesta dobbiamo mantenere il più possibile la linea del rispetto della persona e del diritto. Il mondo in cui viviamo sembra talvolta prevaricari i diritti fondamentali dell'uomo ed alcuni episodi di violenza lasciano esterrefatti ma è proprio per questo che non dobbiamo cedere alla tentazione di pensare l'arte marziale come un modo per farsi giustizia da se. Il Maestro Bagnulo è impegnato da molti anni nella preparazione degli addetti alla sicurezza, ricordiamo la collaborazione con l'A.R.V.U. |